Art. 13

Art. 13

In vigore dal 7 lug 1997
Il deposito iniziale è, in linea di principio, convertito in ammenda dal Consiglio, conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11, se, due anni dopo la decisione di esigere dallo Stato membro partecipante interessato di costituire un deposito, il disavanzo eccessivo, a giudizio del Consiglio, non è stato corretto.
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