Art. 12

Art. 12

In vigore dal 7 lug 1997
1.   Qualora il disavanzo eccessivo risulti dalla mancata ottemperanza al criterio relativo al disavanzo pubblico di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a), l'ammontare del primo deposito è costituito da un elemento fisso, pari allo 0,2 % del PIL e da un elemento variabile pari ad un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL nell'anno precedente ed il 3 % del valore di riferimento del PIL. 2.   Per tutti gli anni successivi, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 104 C, paragrafo 11 e fatto salvo l' del presente regolamento, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Qualora sia decisa la costituzione di un deposito aggiuntivo, questo è pari a un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il 3 % del valore di riferimento del PIL. 3.   L'importo di ciascuno dei depositi di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il massimale dello 0,5 % del PIL.
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