Art. 9

Art. 9

In vigore dal 7 lug 1997
1.   Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, se l'obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di convergenza preveda un margine di manovra per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine e per conseguire una convergenza durevole. Il Consiglio esamina inoltre se il programma di convergenza faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche. 2.   Il Consiglio procede all'esame di ciascuno dei programmi di convergenza di cui al paragrafo 1 entro al massimo due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 109 C, formula un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 103, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma. 3.   I programmi di convergenza aggiornati sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 109 C sulla base della valutazione della Commissione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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