Art. 2
In vigore dal 7 lug 1997
Ai fini del presente regolamento si intendono per «Stati membri partecipanti» gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato e per «Stati membri non partecipanti» quelli che non hanno adottato la moneta unica.
SEZIONE 2
PROGRAMMI DI STABILITÀ
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