Art. 13

Art. 13

In vigore dal 7 lug 1997
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1)  GU n. C 368 del 6. 12. 1996, pag. 9. (2)  Parere del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 28), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1997 (GU n. C 146 del 30. 5. 1997, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 (GU n. C 182 del 16. 6. 1997). (3)  Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale. (4)  GU n. C 236 del 2. 8. 1997, pag. 1.
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