Art. 13
In vigore dal 7 lug 1997
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU n. C 368 del 6. 12. 1996, pag. 9.
(2) Parere del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 28), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1997 (GU n. C 146 del 30. 5. 1997, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 (GU n. C 182 del 16. 6. 1997).
(3) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. C 236 del 2. 8. 1997, pag. 1.
Storico versioni
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