Art. 10
In vigore dal 7 lug 1997
1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri non partecipanti conformemente all', paragrafo 2, lettera a), e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso di avvicinamento a tale obiettivo definitivo nel programma per il saldo di bilancio della pubblica amministrazione.
Inoltre il Consiglio verifica le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.
2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente il determinarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione, a norma dell'articolo 103, paragrafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.
3. Qualora ritenga, nell'esercizio della successiva sorveglianza, che lo scostamento della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell'articolo 103, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti prontamente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI
Storico versioni
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