Art. 5 · Gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax, le seguenti informazioni:

Art. 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax, le seguenti informazioni:

In vigore dal 31 gen 1997
a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data, il nome del titolare e il suo indirizzo; b) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi ripartiti per codice NC effettivamente immessi in libera pratica. Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e secondo le stesse modalità.
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