Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 gen 1997
1.   Il giorno di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commisssione, via telex o telefax, i quantitativi ripartiti per codice NC oggetto di domande di titoli d'importazione, nonché il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo. 2.   Il titolo d'importazione è rilasciato l'undicesimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché non venga raggiunto il quantitativo previsto all'. In deroga all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, il periodo di validità del titolo d'importazione è limitato alla fine del mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo, secondo quanto disposto all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88. 3.   Il giorno in cui i quantitativi richiesti superano il quantitativo previsto all', la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Essa ne dà comunicazione agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di presentazione delle domande di titolo. 4.   Se il quantitativo per il quale viene rilasciato il titolo d'importazione è inferiore a quello richiesto, l'importo della cauzione di cui all', paragrafo 2 è ridotto proporzionalmente. 5.   La cauzione di buona fede di cui all', paragrafo 2, secondo trattino è svincolata al momento del rilascio del titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1997:196:oj#art-4