Art. 3 · 1.   Il titolo d'importazione reca le diciture di seguito indicate ed è soggetto alle condizioni seguenti:

Art. 3

1.   Il titolo d'importazione reca le diciture di seguito indicate ed è soggetto alle condizioni seguenti:

In vigore dal 31 gen 1997
a) nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso è indicato il termine «Egitto» ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»; b) la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 24 una delle seguenti diciture: — Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97] — Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97) — Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97) — Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97] — Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97) — Droit réduit de 25 % [Règlement (CE) no 196/97] — Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97] — Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97) — Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97] — Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97) — Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97); c) in deroga all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0»; d) in deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili. 2.   In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (7), l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari al 25 % del dazio doganale calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95, applicabile il giorno di presentazione della domanda. 3.   Per beneficiare della riduzione del dazio di cui all', al momento dell'immissione in libera pratica occorre presentare un documento di trasporto e un certificato di circolazione EUR.l, secondo quanto disposto dal protocollo 2 dell'accordo di cooperazione, rilasciati in Egitto e relativi alla partita di cui trattasi.
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