Art. 7

Art. 7

In vigore dal 28 ott 1996
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1. (2)  GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (3)  GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21. (4)  GU n. L 253 dell'I 1. 10. 1993, pag. 1. (5)  GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1. (6)  GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2. (7)  GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.
Storico versioni

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