Art. 6
In vigore dal 28 ott 1996
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0».
2. Si applica il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88.
Storico versioni
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