Art. 5
1. Il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è subordinato
In vigore dal 28 ott 1996
a)
all'impegno scritto dell'importatore, assunto al momento dell'immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata conformemente a quanto indicato nella casella 20 del titolo entro sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;
b)
alla costituzione, da parte dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica, di una cauzione di importo pari al dazio doganale per le rotture di riso fissato nella nomenclatura combinata.
2. Al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore indica, come luogo di trasformazione, un'impresa di trasformazione e uno Stato membro oppure al massimo cinque stabilimenti di trasformazione differenti. La spedizione delle merci comporta la compilazione, nello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 che, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93, serve anche come prova dell'avvenuta trasformazione.
Tuttavia, qualora la trasformazione avvenga nello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova della trasformazione può essere costituita da un documento nazionale equivalente.
3. L'esemplare di controllo T 5 reca,
a)
nella casella 104, una delle seguenti diciture:
—
Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10
—
Bestemt til fremstilling af tiiberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10
—
Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10
—
Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10
—
For production of food preparations of CN code 1901 10
—
Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10
—
Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10
—
Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10
—
Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10
—
Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen
—
Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10;
b)
nella casella 107, una delle seguenti diciture:
—
Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4
—
Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4
—
Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4
—
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2058/96 — άρθρο 4
—
Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96
—
Règlement (CE) no 2058/96 — article 4
—
Regolamento (CE) n. 2058/96 —
—
Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4
—
Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o
—
Asetuksen (EY) N:o 2058/96 — 4 artikla
—
Förordning (EG) nr 2058/96 — artikel 4.
4. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b) viene svincolata dopo che l'importatore abbia fornito, alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova che tutti i quantitativi immessi in libera pratica sono stati trasformati nel prodotto indicato nel titolo d'importazione. Tale trasformazione è supposta avvenuta qualora, entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), il prodotto sia stato fabbricato in uno o più degli stabilimenti appartenenti all'impresa di cui al paragrafo 2 e situati nello Stato membro ivi indicato oppure in uno degli stabilimenti indicati nello stesso succitato paragrafo.
Per le merci immesse in libera pratica che non sono state trasformate entro il termine succitato, la cauzione da svincolare è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.
5. La prova dell'avvenuta trasformazione è fornita alle competenti autorità entro i sei mesi successivi alla fine del periodo previsto per la trasformazione.
Qualora la prova non venga fornita entro il termine fissato al presente paragrafo, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), eventualmente ridotta della percentuale prevista al paragrafo 4, secondo comma, è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento.
La parte della cauzione non svincolata è incamerata a titolo di dazio.
Storico versioni
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