Art. 4
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax,
In vigore dal 28 ott 1996
a)
entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data, il paese d'origine, il nome e l'indirizzo del titolare;
b)
in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati titoli d'importazione nonché i nominativi e gli indirizzi dei titolari dei titoli annullati;
c)
l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi ripartiti per paese d'origine ed effettivamente immessi in libera pratica.
Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.
Storico versioni
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