Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 mar 1996
1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti originari dell'Islanda di cui al presente regolamento sono sospesi entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte. 2.   Le importazioni dei prodotti della pesca beneficiano del contingente solo se il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (4), è perlomeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti in questione. 3.   Il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e al Repubblica d'Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato in ultimo luogo dalla decisione n. 1/94 del comitato misto CE-Islanda (5) è applicabile.
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