Art. 9
Procedura orale
In vigore dal 5 feb 1996
1. Qualora venga esperita la procedura orale, la commissione provvede affinché le parti forniscano tutte le informazioni e i documenti utili prima dell'udienza.
2. Insieme alla citazione alla proceduta orale, la commissione può inviare alle parti una comunicazione indicante i punti che, a quanto consta, rivestono particolare importanza o il fatto che talune questioni non sono più controverse, ovvero contenente osservazioni che consentano di concentrare la procedura sui punti essenziali.
3. La commissione procura che il caso esaminato sia maturo per la decisione al termine della procedura orale, a meno che non vi ostino particolari ragioni.
Storico versioni
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