Art. 8
Rinvio all'organo di prima istanza
In vigore dal 5 feb 1996
Qualora il procedimento dell'organo di prima istanza che ha adottato l'impugnata decisione presenti gravi vizi, la commissione annulla la decisione e rinvia la causa a tale organo oppure decide essa stessa in merito, salvo ragioni contrarie.
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