Art. 7 · Riunione di ricorsi

Art. 7

Riunione di ricorsi

In vigore dal 5 feb 1996
1.   Se contro una stessa decisione sono presentati più ricorsi, questi sono trattati nell'ambito dello stesso procedimento. 2.   Se contro decisioni diverse sono presentati ricorsi che debbono essere esaminati da una commissione nella medesima composizione, questa, con l'accordo delle parti, può trattare tali ricorsi nell'ambito dello stesso procedimento.
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