Art. 5 · Cancellerie

Art. 5

Cancellerie

In vigore dal 5 feb 1996
1.   Presso le commissioni di ricorso sono istituite cancellerie. Le relative funzioni sono esercitate da cancellieri. Uno dei cancellieri può essere designato come cancelliere capo. 2.   L'organo di cui all', paragrafo 2 può affidare ai cancellieri compiti che non presentano difficoltà giuridiche o tecniche, in particolare quelli relativi alla rappresentanza, alla presentazione delle traduzioni, alla consultazione pubblica dei fascicoli e alle notifiche. 3.   Il cancelliere presenta al presidente della commissione una relazione sulla ammissibilità di ciascun nuovo ricorso presentato. 4.   I verbali delle procedure orali e della istruzione probatoria sono redatti dal cancelliere o, previo consenso del presidente dell'Ufficio, da qualsiasi altro dipendente dell'Ufficio designato dal presidente della commissione.
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