Art. 4
Relatori
In vigore dal 5 feb 1996
1. Il presidente di ciascuna commissione designa per ogni ricorso uno dei membri della sua commissione o se stesso per le funzioni di relatore.
2. Il relatore compie un esame preliminare del ricorso. All'occorrenza redige le comunicazioni alle parti sotto la direzione del presidente della commissione. Il relatore firma tali comunicazioni a nome della commissione.
3. Il relatore prepara le riunioni interne della commissione e le procedure orali.
4. Il relatore redige i progetti di decisione.
Storico versioni
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