Art. 2
Sostituzione dei membri
In vigore dal 5 feb 1996
1. La sostituzione mediante supplenti ha luogo, in particolare, per ferie, malattia, impegni inderogabili e impedimenti ai sensi dell'articolo 132 del regolamento.
2. Il membro che chiede di essere sostituito da un supplente informa senza indugio il proprio presidente di commissione del suo impedimento.
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