Art. 2 · Sostituzione dei membri

Art. 2

Sostituzione dei membri

In vigore dal 5 feb 1996
1.   La sostituzione mediante supplenti ha luogo, in particolare, per ferie, malattia, impegni inderogabili e impedimenti ai sensi dell'articolo 132 del regolamento. 2.   Il membro che chiede di essere sostituito da un supplente informa senza indugio il proprio presidente di commissione del suo impedimento.
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