Art. 12 · Deliberazioni che precedono le decisioni

Art. 12

Deliberazioni che precedono le decisioni

In vigore dal 5 feb 1996
Il relatore presenta agli altri membri della commissione un progetto della decisione da adottare e fissa un congruo termine affinché possano opporsi o sollecitare modifiche. La commissione si riunisce per deliberare sulla decisione da adottare se risulta che i suoi membri hanno opinioni divergenti. Partecipano alla deliberazione soltanto i membri della commissione. Tuttavia il presidente della commissione interessata può autorizzare ad assistervi altri funzionari, quali cancellieri o interpreti. La deliberazione è segreta.
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