Art. 1 · Ripartizione delle attribuzioni e organo all'uopo competente

Art. 1

Ripartizione delle attribuzioni e organo all'uopo competente

In vigore dal 5 feb 1996
1.   Prima dell'inizio di ciascun anno di attività, si procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di ricorso secondo criteri oggettivi, nonché alla designazione dei membri titolari e supplenti per ciascuna commissione. Ciascun membro di commissione di ricorso può essere designato per più commissioni di ricorso come membro titolare o supplente. Questi provvedimenti possono essere modificati, all'occorrenza, nel corso dell'anno di attività considerato. 2.   I provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono adottati da un organo presieduto dal presidente dell'Ufficio, e composto inoltre dal vicepresidente dell'Ufficio responsabile delle commissioni di ricorso, dai presidenti delle commissioni di ricorso e da altri tre membri delle commissioni di ricorso nominati dall'insieme dei membri delle commissioni stesse, ad eccezione dei presidenti, per l'anno d'attività. Tale organo può deliberare validamente solo se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il presidente o il vicepresidente dell'Ufficio e due presidenti di commissioni di ricorso. Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. L'organo può fissare il proprio regolamento interno. 3.   L'organo di cui al paragrafo 2 decide in merito ai conflitti sulla ripartizione delle attribuzioni tra commissioni di ricorso. 4.   Fino a quando non sono state istituite più di tre commissioni di ricorso, l'organo di cui al paragrafo 2 è costituito dal presidente dell'Ufficio, in qualità di presidente dell'organo dal vicepresidente dell'Ufficio responsabile delle commissioni di ricorso, dal presidente o dai presidenti delle commissioni di ricorso che sono già state istituite e da un altro membro delle commissioni di ricorso nominato dall'insieme dei membri delle commissioni stesse, ad eccezione del presidente o dei presidenti, per l'anno di attività. Tale organo può deliberare validamente solo se sono presenti almeno tre dei suoi membri, tra cui il presidente o il vicepresidente dell'Ufficio.
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