Art. 5

Art. 5

In vigore dal 16 ott 1995
Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato. Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.
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