Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 ott 1995
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 5. (2) GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 5. (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1. (3) GU n. C 246 del 2. 9. 1994, pag. 4. (1) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 4. (2) GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 2. (1) GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 5. (2) GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 5.
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