Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 ott 1995
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minidischi da 3,5″, utilizzati per registrare e memorizzare dati digitali codificati di cui di codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90*10), originari degli Stati Uniti d'America, della Malaysia e del Messico. 2. L'aliquota del dazio provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> fatta eccezione per le importazioni di prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società, alle quali si applicano le seguenti aliquote del dazio: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Salvo diversa diposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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