Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 ott 1995
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, l', paragrafi 1, 6, 7, 8, 9 e 10, si applica a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
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