Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 ott 1995
Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
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