Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 ott 1995
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo) senza motore, di cui al codice NC 8712 00, originari dell'Indonesia, della Malaysia e della Tailandia. 2. L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Salvo diversa disposizione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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