Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue:

In vigore dal 12 ott 1995
1) L'articolo 18 è modificato come segue: - al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera: >SPAZIO PER TABELLA> - è inserito il seguente paragrafo: « 7 bis Le disposizioni di cui ai paragrafi 2-6 non si applicano quando è utilizzata la dicitura di cui al paragrafo 1, lettera e). »; - il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente: « 8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano fatti salvi i provvedimenti nazionali di natura tecnica che vanno al di là delle esigenze minime specificate nell'allegato II e concernenti soltanto i produttori dello Stato membro in questione, sempreché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni in materia di commercializzazione delle uova. ». 2) L'allegato II è modificato come segue: - il titolo è sostituito dal seguente: « Condizioni minime applicabili agli allevamenti che producono uova di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) »; - è aggiunta la seguente lettera: « e) Le uova contenute in piccoli imballaggi recanti la dicitura "uova di galline allevate in batteria" devono essere prodotte in allevamenti nei quali si utilizza il sistema di allevamento in batteria previsto dalla direttiva 88/166/CEE del Consiglio. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1995:2401:oj#art-1