Art. 2 · Il regolamento (CE) n. 2476/94 della Commissione (1) è modificato come segue:

Art. 2

Il regolamento (CE) n. 2476/94 della Commissione (1) è modificato come segue:

In vigore dal 12 ott 1995
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « I titoli di fissazione anticipata richiesti prima del 13 ottobre 1995 alle condizioni del regolamento (CE) n. 1223/94 il cui periodo di validità, in applicazione dell'articolo 4 di tale regolamento, supererebbe il 15 ottobre, hanno un periodo di validità limitato al 13 ottobre 1995. » 2) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « I prodotti o le merci che alla data del 13 ottobre 1995 risultano soggetti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 e che sono stati oggetto di una fissazione anticipata della restituzione in base ad un titolo rilasciato alle condizioni del regolamento (CE) n. 1223/94, devono essere oggetto, per tale data, di una dichiarazione di esportazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione. » 3) Il testo dell'articolo 3 bis è completato dal comma seguente: « L'interessato che dispone di un titolo di fissazione anticipata della restituzione la cui validità è limitata al 13 ottobre 1995, e la cui durata di validità è prolungata, in applicazione delle disposizioni del comma precedente, può chiedere la sostituzione del suo titolo con un nuovo titolo, rilasciato per la quantità che rimane valida fino alla data alla quale il primo titolo è stato valido in assenza delle disposizioni dell'. »
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