Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione (6) è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione (6) è modificato come segue:

In vigore dal 12 ott 1995
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Il presente regolamento stabilisce, per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/94. » 2) Il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. Le domande di titolo sono presentate conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88. » 3) Il punto c) dell', paragrafo 2, è soppresso. I seguenti paragrafi sono aggiunti allo stesso articolo: « 3. I titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda salvo che non siano state adottate misure particolari durante tale periodo. Le misure di cui al comma precedente sono la sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni, il rigetto oppure l'accettazione di talune o di tutte le domande o, infine, la modifica dei tassi della restituzione. Nel caso in cui la Commissione abbia accolto talune o tutte le domande, i titoli sono rilasciati senza aspettare la scadenza del termine di cinque giorni lavorativi. In caso di modifica del tasso di restituzione corrispondente al prodotto di base per il quale il titolo di fissazione anticipata è richiesto, l'autorità competente ne informa immediatamente il richiedente; quest'ultimo può: - rinunciare alla sua domanda, nel qual caso la garanzia è liberata immediatamente, oppure - accettare il rilascio del certificato al tasso di restituzione modificato. In assenza di reazione da parte dell'interessato entro il giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione della modificazione del tasso della restituzione, si suppone che egli ha rinunciato alla fissazione anticipata. 4. In deroga al paragrafo 3 i titoli relativi a domande riguardanti quantità inferiori a 20 t per il burro (PG 6), a 40 t per gli altri prodotti lattiero-caseari, i prodotti dei settori dello zucchero e delle uova e a 200 t per gli altri prodotti sono rilasciati immediatamente, salvo misure contrarie adottate alle condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94; 5. In caso di applicazione del paragrafo 4, l'interessato non può presentare lo stesso giorno e presso la medesima autorità competente più di una domanda per prodotto di base riguardo alla deroga prevista al paragrafo 4. » 4) All'articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il titolo è valido dalla data di rilascio: - per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, dei cereali, del riso e delle uova, fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello del rilascio, - per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio, ad eccezione dei certificati rilasciati per il burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 % (PG 6), i quali sono validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio. Per determinare il periodo di validità, si considera che esso sia rilasciato il giorno della presentazione della domanda; questo giorno viene computato nel periodo di validità del titolo. »; L'ultima frase di questo paragrafo è soppressa. 5) Gli articoli da 6 ad 8 sono sostituiti dagli articoli seguenti: « Articolo 6 Le domande di titoli e i titoli che sono stabiliti per realizzare un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo contengono nella casella 20 una delle seguenti diciture: "Certificado GATT - Ayuda alimentaria" "GATT-attest - Foedevarehjaelp" "GATT-Bescheinigung - Nahrungsmittelhilfe" "Ðéóôïðïéçôéêue ÃÓAEAA - AAðéóéôéóôéêÞ âïÞèaaéá" "GATT certificate - food aid" "Certificat GATT - Aide alimentaire" "Titolo GATT - Aiuto alimentare" "GATT-certificaat - Voedselhulp" "Certificado GATT - Ajuda alimentar" "GATT-todistus - Elintarvikeapu" "GATT-licens - Livsmedelsbistaand". Le disposizioni dell', paragrafo 3, non sono applicabili a questi titoli. Articolo 7 In deroga all'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, quando un titolo è restituito all'organismo che lo ha rilasciato prima della fine della scadenza del periodo di validità, la garanzia acquisita conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 è ridotta del 40 %. Articolo 8 Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - il martedì ed il venerdì di ciascuna settimana, per prodotto di base, le domande di titoli, o la mancanza di titoli, presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede il giorno della comunicazione; - prime del 15 di ciascun mese: - le quantità per le quali nel corso del mese precedente, sono stati restituiti titoli che non sono stati utilizzati, - i titoli rilasciati nel corso del mese precedente, di cui all'articolo 6. Le comunicazioni distinguono, da un lato, i titoli di cui all', paragrafo 4, e, dall'altro, i titoli soggetti al termine di cinque giorni al massimo di cui all', paragrafo 3. » 6) All'articolo 9, i tassi di garanzia sono modificati come segue: - latte in polvere: il tasso di 2,50 ECU è sostituito dal tasso di 3 ECU; - burro: il tasso di 5 ECU è sostituito dal tasso di 6 ECU; - uova: il tasso di 1,7 ECU è sostituito dal tasso di 2,1 ECU; - prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali) o al regolamento (CEE) n. 1418/76 (riso): il tasso di 0,50 ECU è sostituito dal tasso di 0,80 ECU per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92 e 2,10 ECU per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76; - prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero): 4,5 ECU.
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