Art. 2
In vigore dal 11 ott 1995
1. I contingenti tariffari di cui all' sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta ad assicurarne la gestione efficace.
2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, ad un prelievo, sul volume contingentale in causa, di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.
Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.
I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.
3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente corrispondente.
4. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti in causa, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.
Storico versioni
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