Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 ott 1995
A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati nella Comunità nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, elencati nell'allegato del presente regolamento, beneficiano di una riduzione del 60 % del dazio ad valorem, nei limiti dei contingenti tariffari indicati nello stesso allegato.
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