Art. 2
In vigore dal 10 ott 1995
1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 823/95 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota del dazio definitivo istituito.
2. Gli importi depositati che superano l'aliquota del dazio definitivo vengono svincolati.
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