Art. 8
In vigore dal 10 ott 1995
1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 deve essere svincolata non appena saranno stati rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. L'obbligo di esportare e importare nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 60 ECU per tonnellata, di cui un importo di 20 ECU per tonnellata viene costituito al momento del rilascio del titolo di esportazione e il saldo di 40 ECU per tonnellata viene costituito prima del ritiro dei cereali.
In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (1):
- l'importo di 20 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che il frumento tenero ritirato ha lasciato il territorio doganale delle Comunità,
- l'importo di 40 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP di cui all', paragrafo 3. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (2).
3. Salvo caso eccezionale, debitamente giustificato, e in particolare in caso di apertura di un'inchiesta amministrativa, qualunque svincolo delle garanzie previste dal presente articolo effettuato oltre i termini in esso indicati formerà oggetto di un indennizzo da parte dello Stato membro per un importo pari a 0,015 ECU/10 t per giorno di ritardo.
Tale indennizzo non è a carico del FEAOG.
Storico versioni
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