Art. 5
In vigore dal 10 ott 1995
1. Per le esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione ed alcuna maggiorazione mensile.
2. La validità dei titoli di esportazione rilasciati conformemente al presente regolamento scade il 31 gennaio 1996.
3. Il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Limitatamente al 20 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrante nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.
4. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.
5. In deroga alle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 3719/88 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.
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