Art. 10
In vigore dal 10 ott 1995
1. Gli organismi d'intervento tedesco e francese comunicano alla Commissione le offerte ricevute al più tardi tre ore dopo lo scadere del termine per la presentazione delle stesse. Dette offerte devono essere trasmesse in modo conforme allo schema che figura nell'allegato III e ai numeri indicati nell'allegato IV.
2. Essi informano mensilmente la Commissione dei quantitativi di frumento tenero ritirati nel quadro del presente regolamento.
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