Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 1440/95 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1440/95 è modificato come segue:

In vigore dal 9 ott 1995
1) All'allegato I, il quantitativo per l'Australia è sostituito con il quantitativo « 17 825 ». 2) All'allegato I, il quantitativo per la Nuova Zelanda è sostituito con il quantitativo « 216 150 ».
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