Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1440/95 è modificato come segue:
In vigore dal 9 ott 1995
1) All'allegato I, il quantitativo per l'Australia è sostituito con il quantitativo « 17 825 ».
2) All'allegato I, il quantitativo per la Nuova Zelanda è sostituito con il quantitativo « 216 150 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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