Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 ott 1995
1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1992 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 4 ECU/100 kg netti. 2. La garanzia di trasformazione di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 15 ECU/100 kg netti.
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