Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 ott 1995
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per ciascuno degli importi considerati a partire dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a decorrere dal 1° febbraio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
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