Art. 1
L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93 è modificato come segue:
In vigore dal 9 ott 1995
1) Al paragrafo 1, terzo comma, l'importo di « 10 ECU » è sostituito da « 12,08 ECU ».
2) Al paragrafo 2, secondo comma, l'importo di « 7 ECU », è sostituito da « 8,453 ECU ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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