Art. 1
In vigore dal 9 ott 1995
I prezzi di base ed i prezzi d'acquisto delle arance e dei mandarini per la campagna 1995/1996, fissati dal regolamento (CE) n. 1542/95, sono diminuiti del 9 % per le arance e del 2 % per i mandarini ed ammontano agli importi indicati nell'allegato.
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