Art. 2
In vigore dal 6 ott 1995
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1995.
Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES
(1) (2) (3) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 15.
(4) GU n. L 89 del 21. 4. 1995, pag. 1.
(1) Vedi pagina 0 della presente Gazzetta ufficiale.
(1) Vedi pagina 0 della presente Gazzetta ufficiale.
(1) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.
(1) (2) (3) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 15.
(4) GU n. L 89 del 21. 4. 1995, pag. 1.
(1) Vedi pagina 0 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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