Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 ott 1995
1. Con effetto al 1° gennaio 1995, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nei paesi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue: Grecia: 82,8, Italia (tranne Varese): 96,6. 2. I coefficienti correttori alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (3) restano applicabili.
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