Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 ott 1995
Con efficacia dal 1° gennaio 1994, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.
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