Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 ott 1995
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39. (4) GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9. (5) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46. (6) GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 2.
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