Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ott 1995
Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14 del 6 ottobre 1995.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1995:2342:oj#art-2