Art. 1
In vigore dal 5 mar 1992
1. Le richieste di titoli d'importazione per i prodotti originari della Polonia, dell'Ungheria e della Cecoslovacchia, inoltrate tra il 1o e il 10 marzo 1992 a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3809/91, si considerano presentate a norma dell' del regolamento (CEE) n. 579/92, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia e sono pertanto soggette alle disposizioni di quest'ultimo regolamento.
2. In deroga al disposto dell', secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3809/91, i quantitativi da importare nel periodo 1o marzo-30 giugno 1992 sono fissati a 60 t per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0020 e a 100 t per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0025.
Storico versioni
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