Art. 5

Art. 5

In vigore dal 5 mar 1992
La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo per i titoli riguardanti il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1992 e di 90 giorni per i titoli rilasciati a decorrere dal 1o luglio 1992. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
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