Art. 11

Art. 11

In vigore dal 5 mar 1992
Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti di cui ai gruppi 3, 13 e 20 dell'allegato I del presente regolamento l'uguaglianza e la continuità di accesso ai quantitativi indicati nell'allegato I, fino a quando il saldo del volume di detti quantitativi lo consente.
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